Statuto

Art. 1  Costituzione

E’ costituita la fondazione socio-culturale denominata “Fondazione mons. Sante Montanaro”. 

La Fondazione potrà dotarsi dell’acronimo “O.N.L.U.S” ed in tal caso sarà denominata “ Fondazione don Sante Montanaro O.N.L.U.S”.

Art.2 Sede

La fondazione ha sede in Casamassima via Roma nel complesso Monacelle in locali dati in uso dal Comune di Casamassima.Il Comune conferisce in uso alla Fondazione parte del complesso Monacelle, con vincolo di destinazione alle attività statutarie della Fondazione e perché se ne serva come sede, con obbligo, in caso di necessaria retrocessione del bene, a reperire idonea sede sostitutiva nel territorio comunale.

Art.3 Logo

La fondazione è dotata di un logo, opera realizzata dal maestro Tony Prajer e riportata nelle foto allegata.

Art.4  Finalità e attività

La fondazione non ha finalità di lucro, è un organismo democratico di promozione sociale e culturale e si propone le seguenti attività:

  • Conservazione, tutela e valorizzazione del proprio patrimonio librario ospitato in sedi proprie o di terzi.
  • Conservazione, tutela e valorizzazione del proprio  patrimonio artistico (quadri e sculture) ospitato in sedi proprie o di terzi
  • Conservazione, tutela e valorizzazione dei beni donati alla Fondazione e divenuti patrimonio della stessa
  • Promozione e divulgazione della cultura e dell’arte attraverso organizzazione di seminari, di mostre e di eventi culturali in genere, in ambito comunale, provinciale e regionale
  • Organizzazione di dibattiti culturali; pubblicazione di libri nel campo delle arti, della letteratura, nonché attribuzione di contributi finanziari ad iniziative culturali di alto livello inerenti il campo della letteratura, dell’arte contemporanea  e della cultura in genere;
  • Promozione di iniziative idonee a favorire rapporti di collaborazione con Enti pubblici e privati, Università, Istituzioni che operino in settori di interesse della Fondazione e che ne condividano lo spirito e le finalità. Ricerca di un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale regionale, i relativi addetti ed il pubblico in ogni campo compatibile con le finalità stesse della Fondazione;
  • Svolgimenti di incarichi di studio, di progettazione e di ricerche compatibili con le finalità della Fondazione;
  • Collaborazione con Persone Giuridiche, pubbliche o private e con Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente, dal C.d.A. 

Art.5   Attività strumentali accessorie e connesse

Per il conseguimento dei propri scopi e per il finanziamento delle operazioni deliberate la Fondazione potrà:

  1. stipulare ogni opportuno atto o contratto tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, l’acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con Enti Pubblici e Privati, che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione
  2. in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, la Fondazione potrà promuovere raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.
  3.  amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti
  4. svolgere in via accessoria e strumentale qualsiasi attività  anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere purchè utili al perseguimento dei fini istituzionali

Art.6  Il patrimonio 

  1. Il patrimonio della fondazione è composto dai beni costituenti il patrimonio iniziale ed eventuali successive donazioni espressamente finalizzate a costituire patrimonio della Fondazione stessa. Fanno parte attualmente del patrimonio i beni immobili dettagliatamente riportati nell’allegato n°1 del presente atto; i libri della collezione di Mons. Sante Montanaro riportati nell’allegato n°2; i quadri della collezione di Mons. Sante Montanaro riportati nell’allegato n°3.
  2. La Fondazione potrà accettare in donazione denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da chiunque, ivi compresi i diritti di riproduzione delle opere che potranno essere assegnate alla Fondazione.
  3. Il patrimonio attuale della Fondazione riportato negli allegati n°1, allegato n°2  e allegato n°3 non potrà essere alienato o utilizzato per scopi diversi da quelli dell’articolo 4 del presente statuto. Il patrimonio della Fondazione acquisito successivamente ed a qualsiasi titolo, può essere oggetto di cessione e/o comodato d’uso e/o locazione secondo le delibere del consiglio di amministrazione.

Art.7 Fondi di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: 

  1. Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione stessa.
  2. Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale o immateriale, che non siano espressamente destinate al patrimonio della Fondazione.
  3. Da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da Enti pubblici.
  4. Dai contributi dei Fondatori e dei Soci.
  5. Dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
  6. Da eventuali sponsorizzazioni conferite espressamente alla Fondazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art.8 Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal consiglio di amministrazione.

Il bilancio economico di previsione e il rendiconto finanziario devono essere trasmessi a tutti i fondatori accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e della relazione del collegio dei revisori. 

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi di legge.

Gli organi della fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazione nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del consiglio di amministrazione, muniti di delega, che eccedano i limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, devono essere ratificati dal consiglio di amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti e per le finalità istituzionali della Fondazione.

Art.9 Membri della Fondazione

Sono membri della fondazione:

  • I  Soci Fondatori
  • I Soci Sostenitori
  • I Soci Onorari
  • I Soci Ordinari

Sono  Soci Fondatori della” Fondazione don Sante Montanaro”:

  1. Dott.ssa Ferri Maria Domenica
  2. Prof. Moramarco Pasquale Maria
  3. Dott.ssa  Moramarco Marilina
  4. Signor Moramarco Nicola Luigi
  5. Il Comune di Casamassima nella persona del Sindaco pro tempore

Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno sottoscritto l’atto costitutivo. I Soci Fondatori hanno il compito di deliberare atti essenziali della vita della Fondazione; nominano il Consiglio di Amministrazione, eleggono  il   Presidente ed  il  Vice Presidente. In caso  di decadenza  della  qualifica di alcuno   dei             Soci Fondatori, quelli superstiti procederanno, con deliberazione assunta a maggioranza, alla nomina di altro soggetto che eserciterà le prerogative ed i diritti previsti per i Soci Fondatori, scelto preferibilmente tra discendenti di Mons. Sante Montanaro. E’ fatto salvo il rispetto di eventuali disposizioni, anche testamentarie, del Socio Fondatore deceduto.

 I Soci Fondatori possono nominare loro eredi che subentrano al loro posto in caso di morte o inabilità, ad eccezione del Comune di Casamassima che ha sempre un suo rappresentante nella figura del Sindaco pro tempore.

Ogni Socio Fondatore ha diritto di voto.

 La maggioranza qualificata dei Soci Fondatori ha diritto di veto su qualsiasi delibera approvata dalla assemblea dei Soci e/o dal Consiglio di Amministrazione.

Soci sostenitori

Possono ottenere la qualifica di soci sostenitori, nominati tali con delibera adottata dal C.d.A., le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti di riconosciute doti morali che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita anche annualmente dal consiglio di amministrazione, ovvero con un’attività anche professionale di particolare rilievo, o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. 

La qualifica di Socio Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, o le prestazioni professionali regolarmente prestate.

I Soci Sostenitori entrano per domanda annuale anche rinnovabile automaticamente qualora sussistano le condizioni su riportate. I Soci Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto.

Soci onorari

Sono coloro che per merito nei confronti dell’associazione o per riconoscimento delle loro doti professionali e morali sono chiamati dal Consiglio di Amministrazione a far parte della Fondazione.

Non hanno diritto di voto e non pagano la quota sociale

Soci ordinari

Possono ottenere la qualifica di Soci Ordinari coloro che ne facciano richiesta, previo versamento della quota sociale e previa accettazione da parte della maggioranza qualificata del Consiglio di Amministrazione. Hanno funzione consultiva e propositiva rispetto al Consiglio di Amministrazione. 

Art.10 Organi della Fondazione

Sono organi della fondazione

  • Il Presidente
  • Il Consiglio di Amministrazione
  • Il Collegio dei revisori dei conti
  • L’Assemblea dei Soci
  • Il Collegio dei Probiviri 

Art.11  Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è eletto dai  Soci Fondatori, con delibera della maggioranza qualificata del  Comitato dei Soci Fondatori. Il presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.  Egli ha legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. 

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In caso di urgenza il Presidente adotta ogni provvedimento opportuno che dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione  nella riunione immediatamente successiva.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione

Art.12 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 Soci , ovvero 3 Soci Fondatori e 2 rappresentante dei   Soci.

Tutti i componenti sono nominati dai Soci Fondatori, hanno uguale diritto di voto e deliberano a maggioranza. Tra loro va nominato  il Presidente ed il Segretario Amministrativo.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 anni e sono rieleggibili, salvo revoca da parte del designato prima della scadenza del mandato. Il membro del C.d.A. che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 riunioni consecutive del C.d.A., può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il C.d.A. deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino al termine degli altri.

Il C.d.A. ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ad eccezione di quelle che per legge sono espressamente riservati ad altri organi.

In particolare, provvede a 

  • Stabilire le linee generali della fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4.
  • Predisporre il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario, previa acquisizione parere dei Revisori dei conti.
  • Deliberare, a maggioranza qualificata, l’immissione di Soci Onorari, Ordinari, Sostenitori e Partecipanti Istituzionali.
  • Fissare il valore minimo delle quote di tutti i Soci.
  • Deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto e alienazione di beni mobili e immobili.
  • Deliberare sull’impiego del patrimonio e sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione.
  • Deliberare in termini di convenzioni e contratti; deliberare su tutte le questioni riguardanti l’amministrazione.
  • Nominare il collegio dei revisori dei conti e il presidente del collegio stesso.
  • Deliberare con la presenza e con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei suoi componenti eventuali modifiche statutarie e l’eventuale scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio ad altre Fondazioni o Enti che ne condividano le finalità
  • Svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.
  • Deliberare, su proposta del Collegio dei Probiviri, l’esclusione di Soci.  

Il C.d.A. potrà cooptare sino ad altri tre Membri scegliendoli tra i Partecipanti Istituzionali ed i Soci Sostenitori per la durata di un anno rinnovabile annualmente e può delegare specifici compiti ai Consiglieri ed ai Membri provvisoriamente cooptati. 

Art.13 Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da 2 membri effettivi ed uno supplente nominati dall’assemblea dei Soci. Il Collegio dei revisori provvederà al riscontro della gestione finanziaria, accerterà la regolare tenuta del rendiconto finanziario; procederà alle necessarie verifiche e redigerà la propria relazione sui bilanci. I revisori dei conti potranno assistere alle riunioni del C.d.A. I revisori restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Art.14 Assemblea dei Soci

 L’assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci della Fondazione. Hanno diritto di voto i Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Sostenitori.  L’assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio  all’attività della Fondazione stessa;  l’Assemblea  si riunisce almeno due volte l’anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti purchè sia presente la maggioranza dei Soci Fondatori.. L’assemblea dei Soci  della Fondazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui  programmi e sugli  obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. Approva gli obiettivi dei programmi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Elegge il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti nell’ambito di nomi proposti dai Soci Fondatori. Approva il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario. 

Art. 15 Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre Soci, eletti ogni tre anni dall’assemblea dei Soci; Il Collegio valuta i comportamenti dei Soci in contrasto con il presente  Statuto  e quindi, se necessario propone l’esclusionedel Socio al Consiglio di Amministrazione.

Art.16 Convocazione e quorum

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei con almeno 3 giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza almeno 24 ore prima.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa. Il consiglio si riunisce validamente in  prima convocazione  con  la presenza  della  maggioranza  dei  Membri in  carica.   In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro della società per azioni. 

Art.17 Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione può decidere con la maggioranza dei 2/3 dei membri  e su proposta del Collegio dei Probiviri, l’esclusione dei  Soci per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

  • morosità
  • inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto
  • condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con altri componenti della Fondazione
  • comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali 

I Soci Fondatori e i Soci in genere possono in ogni momento recedere dalla fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni  assunte.

Art.18 Indennità

Le cariche ricoperte negli organi della Fondazione sono gratuite fatto salvo il rimborso spese

Art.19 Scioglimento

Lo scioglimento della Fondazione avverrà per riconosciuta impossibilità di funzionamento. L’estinzione potrà essere deliberata dal C.d.A. e il patrimonio verrà devoluto a Fondazione o Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art.20 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

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